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Quando interveniamo

La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui si è verificato il fatto o del Sindaco del Comune di residenza della vittima.

La volontà del legislatore è stata quella di mettere in capo al Sindaco quel "filtro" naturale di maggiore conoscenza dell´evento o del fatto ed ha previsto che sia il Sindaco a dover formulare la richiesta di intervento alla Fondazione, anche senza una esplicita richiesta della vittima o del familiare.

Infatti è il Sindaco che meglio conosce il territorio, è più vicino alla situazione, può con maggiore cognizione di causa considerare la gravità, i danni che ne conseguono, le condizioni sociali della famiglia, e meglio valutare le ragioni morali ed etiche che ne richiedono l´intervento.

La richiesta deve illustrare i motivi e le considerazioni per cui si chiede l´intervento e, in particolare:
- la descrizione del fatto criminoso;
- la gravità in sé del reato consumato;
- i danni che ne sono conseguiti;
- le necessità impellenti della vittima e dei suoi familiari;
- la risonanza dell´evento nella comunità locale;
- le ragioni etiche che inducono a ritenere opportuno l´intervento della Fondazione.


I tempi di erogazione dell´intervento

La Fondazione si è data un Regolamento di attività in cui è previsto che la richiesta motivata del Sindaco debba avvenire nel più breve tempo possibile dall´evento, e nei successivi 60 giorni viene svolta l´istruttoria, assunta la decisione e attivato l´intervento.