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Quando interveniamo

La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui si è verificato il fatto o del Sindaco del Comune di residenza della vittima.

La volontà del legislatore è stata quella di mettere in capo al Sindaco quel "filtro" naturale di maggiore conoscenza dell’evento o del fatto ed ha previsto che sia il Sindaco a dover formulare la richiesta di intervento alla Fondazione, anche senza una esplicita richiesta della vittima o del familiare.

Infatti è il Sindaco che meglio conosce il territorio, è più vicino alla situazione, può con maggiore cognizione di causa considerare la gravità, i danni che ne conseguono, le condizioni sociali della famiglia, e meglio valutare le ragioni morali ed etiche che ne richiedono l’intervento.

La richiesta deve illustrare i motivi e le considerazioni per cui si chiede l´intervento e, in particolare: la descrizione del fatto criminoso, la gravità in sé del reato consumato, i danni che ne sono conseguiti e le necessità impellenti della vittima e dei suoi familiari.

Nella richiesta dovrà altresì essere evidenziata la risonanza dell´evento nella comunità locale e le ragioni etiche che inducono a ritenere opportuno l´intervento della Fondazione.



I tempi di erogazione dell´intervento



La Fondazione si è data un Regolamento di attività in cui è previsto che la richiesta motivata del Sindaco debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’evento,e nei successivi 30 giorni viene svolta l’istruttoria, assunta la decisione e attivato l’intervento.