STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO - ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Denominazione, natura e sede
La "Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati" è una persona giuridica privata a base associativa senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente Statuto e dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione ha la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.° 64, presso la Regione Emilia–Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione Emilia–Romagna con cui verrà stipulata apposita convenzione.
Art. 2
Finalità e scopi
Scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.
Per danno gravissimo alla persona si intendono i danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l’essenza stessa dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale.
La Fondazione interviene:
La Fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa.
L’intervento della Fondazione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi famigliari conseguenti al reato stesso.
La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza fosse accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.
Art. 3
Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari
Per perseguire i propri scopi la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e svolgere qualsiasi attività utili a tal fine e potrà, fra l’altro:
Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
Art. 5
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Art. 6
Utilizzazione del fondo di gestione
Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate :
Eventuali eccedenze attive della gestione non potranno essere distribuite ai soci ma solo utilizzate per le finalità e gli scopi della Fondazione
Art. 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
I relativi bilanci, preventivo e consuntivo, sono predisposti dal Direttore e trasmessi a tutti i soci unitamente alla relazione sull’andamento della gestione e alla relazione del Revisore.
Il bilancio preventivo e il bilancio consultivo vengono approvati dall’Assemblea dei soci rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
Art. 8
Soci della Fondazione
I soci della Fondazione si distinguono in:
Art. 9
Soci fondatori
I soci fondatori sono la Regione Emilia–Romagna, le Province e i Comuni della regione Emilia-Romagna che hanno costituito originariamente la Fondazione e hanno partecipato al fondo di dotazione di cui all’art. 4.
I soci sostengono economicamente il funzionamento della Fondazione in relazione e nei limiti delle determinazioni assunte e nel rispetto dei propri ordinamenti mediante contributi sul fondo di gestione, secondo quanto previsto al successivo art 13, con un apporto - per la prima annualità - non inferiore a :
- 200 mila € per la Regione Emilia - Romagna;
- 15 mila € per le Province e i Comuni capoluogo;
- 10 mila € per gli altri enti.
Qualora non abbiano provveduto al ver samento della quota annuale entro la data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo i soci fondatori partecipano all’Assemblea senza diritto di voto, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa.
Art. 10
Soci aderenti
Possono ottenere la qualifica di soci aderenti, con atto di accettazione dell’Assemblea dei soci, gli enti locali singoli o associati che abbiano successivamente aderito alla Fondazione, accettando le regole statutarie e condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione e che contribuiscano al fondo di gestione con un apporto di denaro non inferiore a 10 mila € o comunque nella diversa misura stabilita dall’Assemblea.
I soci aderenti decadono dalla condizione di socio qualora non abbiano provveduto a versare la quota annuale destinata al fondo di gestione, secondo quanto previsto all’art. 13, entro la data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa.
Art. 11
Soci sostenitori
Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori, con atto di accettazione dell’Assemblea dei soci, le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione si impegnano per uno o più anni a contribuire al Fondo di gestione con un apporto di denaro non inferiore a 5 mila € o comunque nella diversa misura stabilita dall’Assemblea stessa.
Art. 12
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
Art. 13
L’Assemblea dei soci ed i suoi compiti
L’Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore e di ciascun socio aderente o da un loro delegato.
L’Assemblea dei soci determina i programmi della Fondazione e verifica che la gestione sia in accordo con gli scopi della Fondazione.
In particolare l’Assemblea:
Art. 14
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte all’anno per l’approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.
La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata.
La convocazione può avvenire per Raccomandata, per telefax o per via telematica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il giorno, il luogo e l’ora della seduta e le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione.
Art. 15
Costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
L’Assemblea dei soci è, tuttavia, validamente costituita anche senza convocazione quando sono presenti tutti gli aventi diritto.
I soci fondatori, qualora non abbiano provveduto al versamento della quota annuale destinata al fondo di gestione - secondo quanto previsto all’art.13 - entro la data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo, partecipano alle Assemblee senza diritto di voto, salvo diversa decisione dell&am p;rsquo;Assemblea stessa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
Il Direttore redige verbale della seduta che viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea.
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Art. 16
Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto, salvo le maggioranze qualificate di seguito stabilite.
La delibera di esclusione dei soci aderenti e dei soci sostenitori deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ed estinzione della Fondazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.
Art. 17
Il Presidente della Fondazione
Il Presidente, personalità di riconosciuto prestigio e competenza, è nominato dall’Assemblea dei soci che convoca e presiede; resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Garanti.
< p align="justify">Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento dell’attività dell’Assemblea dei soci e vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.
Art. 18
Il Comitato dei Garanti e suoi compiti
Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente della Fondazione e da due personalità di riconosciuto prestigio e competenza in relazione alle finalità della stessa.
I componenti del Comitato dei Garanti sono nominati dall’Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente convoca il Comitato dei Garanti.
La convocazione può avvenire per raccomandata, per telefax o per via telematica e deve essere spedita 10 giorni prima dell’incontro, salvo casi di particolare urgenza nei quali può essere effettuata entro le 48 ore precedenti l’incontro.
Il Comitato dei Garanti, su proposta del Direttore, approva gli interventi a favore delle vittime di reato; ratifica la decisione assunta dal Direttore in merito agli interventi per i casi di particolare urgenza, come previsto all’art. 19.
Delle decisioni del Comitato dei Garanti è redatto il verbale a cura del Direttore.
Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute del Comitato dei Garanti senza diritto di voto, qualora il Comitato stesso lo richieda.
Art. 19
Il Direttore
Il Direttore è il rappresentante legale della Fondazione, è nominato dall’Assemblea su proposta del rappresentante della Regione Emilia-Romagna, resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.
Il Direttore ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede alla gestione della Fondazione in conformità sia alle linee di attività sia al regolamento approvati dall’Assemblea dei soci.
In particolare il Direttore:
Il Direttore assume la decisione in merito agli interventi a favore delle vittime di reato nei casi di particolare urgenza e la sottopone entro 20 giorni al Comitato dei Garanti per la ratifica.
Art. 20
Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è iscritto nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato dall’Assemblea dei soci.
Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi finanziari e il suo mandato è rinnovabile.
Il compenso del Revisore è determinato dall’Assemblea dei soci.
Il Revisore dei Conti sovrintende alla contabilità della Fondazione, provvedendo al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procedendo alle necessarie modifiche, redige annualmente una relazione indipendente sul bilancio della Fondazione e sulle scritture contabili.
Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea dei soci e a quelle del Comitato dei Garanti, qualora il Comitato stesso lo richieda.
TITOLO III – DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 21
Durata
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 22
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei soci, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
L’Assemblea dei soci nomina il liquidatore e ne determina i poteri.
Art. 23
Trasformazione
L’Assemblea dei soci può determinare la trasformazione o la fusione della Fondazione in un altro o con altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.
Art. 24
Controversie
Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Art. 25
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti i n materia.
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