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Convenzione con la Regione Emilia-Romagna

Deliberazione n. 85 del 24 gennaio 2005
"APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI DI BOLOGNA".

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

Preso atto:

Considerato:

Considerato:

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

Dato atto:

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

  1. di approvare la convenzione con la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, per disciplinare i rapporti che si instaurano tra Regione e Fondazione in ragione dell´utilizzo da parte di quest´ultima, per l´operatività della propria sede, di locali e di beni/servizi propri della Regione, come specificato nell´allegato A che è parte integrante della presente convenzione, nonché di personale regionale;

  2. di dare atto che il rimborso forfettario quantificato in ?. 5.000,00 annui verrà introitato sul capitolo 04610 "Rimborsi, contributi, proventi diversi", UPB 3.9.6600, parte entrate del bilancio regionale;

  3. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale;

  4. di stabilire che la presente convenzione, come indicato nel relativo schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione;

  5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione n el Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

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Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la

"Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".

 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379 - di seguito indicata come "Regione" -, in persona del Responsabile del "Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale", _____________, domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro n. 64;

E

la "Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona del suo legale rappresentante, sig.ra Vilma Ecchia, domiciliata per la carica presso la Fondazione medesima la quale ha sede presso la Regione Emilia?Romagna, Viale A. Moro n. 64, Bologna, come previsto dall´art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione stessa.

 

Premesso:

che l´art. 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ha autorizzato la Regione a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati" - di seguito indicata come "Fondazione";

Considerato

  1. che la Fondazione si è costituita il 12.10.2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo n. 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna;

  2. che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione di Giunta n. 1950/2004 ha ritenuto lo schema di Statuto della Fondazione, parte integrante della stessa delibera, coerente con le disposizioni previste dall´art. 7, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 24/2003 e pertanto si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione, coerentemente con il secondo comma dell´art. 1 del citato Statuto;

  3. che lo stesso art. 1, secondo comma, dello Statuto prevede che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;

  4. che l´art. 12 prevede che gli organi della Fondazione sono: l´Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Comitato dei Garanti, il Direttore, il Revisore dei Conti;

  5. che l´art. 19, 3° comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisca le intese per l´utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l´avvalimento di personale regionale;

  6. che le principali attività della Fondazione sono:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione" ) e la Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") circa l?utilizzo di beni e servizi della Regione per lo svolgimento dell?attività della Fondazione stessa.

ART.2

Descrizione dei beni e servizi

Coerentemente con l´art. 1, secondo comma, e l´art. 19, terzo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l´operatività della sede della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

ART.3

Diligenza nell´uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l´impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d´uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell´uso e nella custodia dei medesimi.

ART.4

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni dell´Assemblea della Fondazione.


ART. 5

Costi della convenzione

Per l´utilizzo dei beni e servizi descritti al precedente art. 2 la Fondazione rimborserà ogni anno alla Regione la cifra forfettaria di ? 5.000,00.

Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese relative ai beni e servizi dalla Regione forniti sarà corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

 

ART. 6

Verifiche della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano tramite i propri referenti individuati rispettivamente in Cosimo B raccesi, Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, e Vilma Ecchia, direttrice e rappresentante legale della Fondazione, a convocare periodicamente incontri di verifica sulla applicabilità della presente convenzione.

 

ART. 7

Definizione delle controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.

Per la risoluzione giudiziale di eventuali controversie si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

 

ART.8

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d?uso ai sensi dell´art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

E´ inoltre esente da bollo ai sensi dell´art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642, modificato dall´art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

 

Bologna, lì . . .

per la Regione Emilia-Romagna                                 per la Fondazione emiliano-romagnola per
                                                                                                     le vittime dei reati
            

Il Responsabile del Servizio                                                      Il rappresentante legale
Promozione e sviluppo delle
politiche per la sicurezza e
della polizia locale

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ALLEGATO A

 

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