Convenzione con la Regione Emilia-Romagna
Deliberazione n. 85 del 24 gennaio 2005
"APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI DI BOLOGNA".
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
-
- che la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, l´art. 7 autorizza la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
-
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1950 del 6 ottobre 2004 recante "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", la Regione ha valutato lo schema di statuto della Fondazione, parte integrante della stessa delibera, coerente con le disposizioni previste dall´art. 7, comma 2, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 24/2003;
Preso atto:
-
- dell´atto costitutivo della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", redatto in Bologna il 12 ottobre 2004 dal Notaio dott. Federico Stame, repertoriato al n. 48531, Fascicolo n. 17661, che si trattiene agli atti del Servizio regionale competente;
-
- dello Statuto della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", composto di n. 25 articoli, approvato in data 12 ottobre 2004 quale parte integrante e sostanziale del citato atto costitutivo, dal quale si evincono gli scopi e la struttura organizzativa della Fondazione;
Considerato:
-
- che l´art. 1, secondo comma, del citato Statuto prevede che la Fondazione abbia sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione e che a tal fine venga stipulata apposita convenzione;
-
- che l´art. 12 prevede che gli organi della Fondazione sono: l´Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Comitato dei Garanti, il Direttore, il Revisore dei Conti;
-
- che l´art. 19, 3° comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l´utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l´avvalimento di personale regionale;
-
- che le principali attività della Fondazione sono:
-
- sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento che provveda a limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima e/o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
- iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
- attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell´assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
Considerato:
-
- che la Regione Emilia-Romagna intende mettere a disposizione della Fondazione due locali siti al 5° piano della sede regionale di Viale Aldo Moro n. 64, in Bologna, e precisamente le stanze n. 513 e 514 già assegnate al Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale;
-
- che, coerentemente con il secondo comma dell´art. 1 dello Statuto della Fondazione, occorre ora procedere alla stipula di apposita convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", per disciplinare i diversi aspetti inerenti il rapporto di reciproca collaborazione che viene ad instaurarsi tra i suddetti Enti;
-
- che in virtù di questa convenzione, il cui schema è allegato quale parte integrante del presente atto, la Fondazione può altresì avvalersi di personale regionale nonché dell´utilizzo di beni e servizi propri della Regione, come previsto dall´art. 19, 3° comma, dello Statuto;
-
- che, in ragione di questa collaborazione, si valuta di dover quantificare in ?. 5.000,00 il rimborso forfettario annuo che la Fondazione dovrà operare a favore della Regione per concorrere alla copertura di spese che si verranno a sostenere nell´espletamento delle proprie attività;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
-
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull´esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto:
-
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell´art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n. 1529/2003;
-
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
-
- di approvare la convenzione con la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, per disciplinare i rapporti che si instaurano tra Regione e Fondazione in ragione dell´utilizzo da parte di quest´ultima, per l´operatività della propria sede, di locali e di beni/servizi propri della Regione, come specificato nell´allegato A che è parte integrante della presente convenzione, nonché di personale regionale;
- di dare atto che il rimborso forfettario quantificato in ?. 5.000,00 annui verrà introitato sul capitolo 04610 "Rimborsi, contributi, proventi diversi", UPB 3.9.6600, parte entrate del bilancio regionale;
- di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, il Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale;
- di stabilire che la presente convenzione, come indicato nel relativo schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione;
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione n el Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- - -
Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la
"Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379 - di seguito indicata come "Regione" -, in persona del Responsabile del "Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale", _____________, domiciliato per la carica in Bologna, viale Aldo Moro n. 64;
E
la "Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona del suo legale rappresentante, sig.ra Vilma Ecchia, domiciliata per la carica presso la Fondazione medesima la quale ha sede presso la Regione Emilia?Romagna, Viale A. Moro n. 64, Bologna, come previsto dall´art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione stessa.
Premesso:
che l´art. 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ha autorizzato la Regione a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati" - di seguito indicata come "Fondazione";
Considerato
-
- che la Fondazione si è costituita il 12.10.2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo n. 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna;
- che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione di Giunta n. 1950/2004 ha ritenuto lo schema di Statuto della Fondazione, parte integrante della stessa delibera, coerente con le disposizioni previste dall´art. 7, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale n. 24/2003 e pertanto si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione, coerentemente con il secondo comma dell´art. 1 del citato Statuto;
- che lo stesso art. 1, secondo comma, dello Statuto prevede che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;
- che l´art. 12 prevede che gli organi della Fondazione sono: l´Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Comitato dei Garanti, il Direttore, il Revisore dei Conti;
- che l´art. 19, 3° comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisca le intese per l´utilizzo dei locali, sede della Fondazione, e per l´avvalimento di personale regionale;
- che le principali attività della Fondazione sono:
-
- sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento che provveda a limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima e/o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
- iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
- attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell?assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione" ) e la Fondazione emiliano?romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") circa l?utilizzo di beni e servizi della Regione per lo svolgimento dell?attività della Fondazione stessa.
ART.2
Descrizione dei beni e servizi
Coerentemente con l´art. 1, secondo comma, e l´art. 19, terzo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l´operatività della sede della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:
-
- due locali siti al 5° piano della sede di Viale A. Moro n. 64, in Bologna e precisamente le stanze 513 e 514 - già assegnate al Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale;
- fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche comprensive di segreteria e loro manutenzione (come meglio specificato nell´Allegato A che è parte integrante della presente convenzione);
-
- l´utilizzo di personale regionale, in distacco parziale, secondo modalità concordate con la Fondazione per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della Fondazione comprendenti: coadiuvare il direttore nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d´altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la Fondazione e i suoi interlocutori sia esterni, provenienti dalla società civile, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali e altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti (protocollazione, registrazione, tenuta dell?archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni.
ART.3
Diligenza nell´uso dei beni
Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l´impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d´uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell´uso e nella custodia dei medesimi.
ART.4
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni dell´Assemblea della Fondazione.
ART. 5
Costi della convenzione
Per l´utilizzo dei beni e servizi descritti al precedente art. 2 la Fondazione rimborserà ogni anno alla Regione la cifra forfettaria di ? 5.000,00.
Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese relative ai beni e servizi dalla Regione forniti sarà corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
ART. 6
Verifiche della convenzione
La Regione e la Fondazione si impegnano tramite i propri referenti individuati rispettivamente in Cosimo B raccesi, Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, e Vilma Ecchia, direttrice e rappresentante legale della Fondazione, a convocare periodicamente incontri di verifica sulla applicabilità della presente convenzione.
ART. 7
Definizione delle controversie
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.
Per la risoluzione giudiziale di eventuali controversie si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.
ART.8
Oneri fiscali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d?uso ai sensi dell´art. 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
E´ inoltre esente da bollo ai sensi dell´art. 16, Tab. B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642, modificato dall´art. 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
Bologna, lì . . .
per la Regione Emilia-Romagna per la Fondazione emiliano-romagnola per
le vittime dei reati
Il Responsabile del Servizio Il rappresentante legale
Promozione e sviluppo delle
politiche per la sicurezza e
della polizia locale
- - -
ALLEGATO A
-
- fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;
-
- uso del fax e degli strumenti di riproduzione di documenti in dotazione al Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale;
-
- fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;
-
- utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;
-
- ausilio per l´ideazione e la manutenzione del sito web della Fondazione;
-
- eventuale uso di sale presso le sedi regionali per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione;
- - -